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Novità
NORMATIVE
• APPARECCHI COMMA 6/A
NewSlot L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è il garante della legalità e della sicurezza... » Leggi tutto...
| Normative |
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“ New Slot” il gioco: L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è il garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Assicura la trasparenza del gioco mediante la verifica di conformità alle prescrizioni normative degli apparecchi e delle loro modalità di funzionamento.
L’ultima legge Finanziaria ha modificato sostanzialmente le specifiche tecniche dell’apparecchio del comma sesto. Di seguito elenchiamo le principali novità per le “New Slot 2”: 1. Ciclo partite: variabile fino ad un massimo di 140.000 partite (precedente: fisso a 14.000). 6. New Slot è funzionante solo collegata alla rete (precedente: funzionante indipendentemente dal collegamento). 7. Blocco apparecchio: l’apparecchio può essere messo in funzione solo attraverso la rete. I Concessionari, attraverso la rete, possono bloccare gli apparecchi in caso di irregolarità nel gioco o in caso di irregolarità amministrative, come ad esempio il mancato versamento del Preu.
I punti di gioco: Gli apparecchi con vincita in denaro possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:
L’esercente che intende installare nel proprio locale gli apparecchi da gioco dovrà innanzitutto richiedere al Comune di appartenenza l’autorizzazione all’esercizio dei giochi leciti prevista dall’art 86 comma 3 del T.U.L.P.S. (settore Polizia Amministrativa). Inoltre dovrà accertarsi che gli apparecchi che farà installare siano dotati di nulla osta per la distribuzione (da richiedersi a cura del produttore od importatore) e del nulla osta per la messa in esercizio, entrambi rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Il nullaosta per la messa in esercizio va richiesto all’AAMS dal gestore degli apparecchi. L’esercente ha inoltre l’obbligo di tenere esposta all’interno del locale la tabella dei giochi proibiti e gli originali dei 2 nullaosta su ogni apparecchio. D.I.A. (dichiarazione inizio attività) – Quali novita’? In relazione al parere richiesto in ordine alle modifiche dell’art. 86 comma 3 TULPS introdotte dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) si precisa quanto segue. Ad oggi la licenza (di seguito denominata D.I.A.) deve essere richiesta solo per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art 86 o di cui all’art 88, ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Ai sensi della lettera e del comma 3 dell’art. 86 TULPS, non è necessaria la presentazione della D.I.A. allorquando i locali nei quali si intende procedere all’installazione siano già in possesso di una licenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art 86 oppure ai sensi dell’art 88 TULPS. Si tratta, dunque, degli alberghi, anche diurni, e similari (locande, pensioni), locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, alcoliche e non (ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pub) e stabilimenti di bagni (art 86 comma 1 e 2 TULPS) e degli esercizi per la gestione delle scommesse e le sale da Bingo (art. 88 TULPS), titolari delle relative licenze.
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